Ivie

L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) è stata introdotta a Dicembre 2011 dal decreto Salva Italia. (in parte riportato dall'articolo di Valentino Tamburro su il Sole 24 ore)

Ecco le novita' emerse dagli ultimi emendamenti del 2013:
Una delle principali novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 riguarda il fatto che l'imposta decorre a partire dall'anno d'imposta 2012 e non dal 2011, come era stato inizialmente previsto. I versamenti già effettuati per I'anno 2011 saranno utilizzabili come acconto per I'imposta dovuta per il 2012. Eventuali mancati pagamenti, con riferimento ai versamenti per l'anno d'imposta 2011, non saranno più sanzionabili. La stessa legge di stabilità ha poi introdotto l'obbligo di versare l'acconto Ivie a partire dall'anno d'imposta 2013, con le stesse modalità previste per l'lrpef

Un'ulteriore novità riguarda I'estensione a tutti i contribuenti della possibilità di usufruire dell'aliquota ridotta dello 0,4%, qualora I'immobile situato all'estero sia adibito ad abitazione principale. Infine, è stato previsto che iI pagamento dell'lvie esclude l'applicazione dell'lrpef, limitatamente agli immobili non locati. L'Ivie, essendo un'imposta di natura patrimoniale, non legata, quindi, all'effettiva percezione di un reddito detenuto all'estero, ha in qualche modo moditicato la convenienza economica a effettuare investimenti di natura immobiliare oltre i contini nazionali da parte delle persone fisiche. Infatti, sebbene da un lato iI legislatore abbia previsto Ia possibilità di detrarre l'imposta patrimoniale già versata all'estero dall'lvie dovuta in Italia, per evitare una doppia tassazione sullo stesso immobile, non in tutte le circostanze questa detrazione è ammessa: è il caso, per esempio, della Council Tax dovuta nel Regno Unito, dato che questa imposta viene annoverata tra le imposte sui servizi e non tra quelle di natura patrimoniale

 

I soggetti passivi Ivie sono le persone fisiche titolari del diritto di proprietà, ovvero di un diritto reale di godimento, su fabbricati, aree fabbricabili ovvero terreni a qualsiasi uso destinati. Peri beni detenuti tramite un contratto di locazione finanziaria l'imposta è dovuta dal locatario, a decorrere dalla stipula del contratto di leasing. Considerando che negli ordinamenti esteri il diritto di proprietà, owero i diritti reali di godimento, sono regolamentati spesso in maniera diversa rispetto all'ltalia, è necessario comparare il tipo di diritto vantato sull'immobile con I'analogo diritto previsto dal Codice civile italiano per individuare come gestire il problema Ivie. Non sfugge all'applicaz'one dell'imposta l'intestazione dell'immobile a società fiduciarie ovvero ad altre entità giuridiche che agiscano quali persone interposte, ferma restando l'effettiva disponibilità degli immobili in capo a persone lisiche residenti in Italia

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La base imponibile: 
La regola generale prevede che la base imponibile sia costituita dal costo di acquisto dell'immobile owero dei diritti reali di godimento sullo stesso. In assenza di tale dato si assume come base imponibile il valore di mercato dell'immobile. Per gli immobili situati all'interno dello Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni è possibile invece utilizzare il valore catastale.
Le aliquote: 

A differenza dell'lmu, la cui aliquota varia da comune a comune, per l'lvie è prevista l'aliquota unica dello 0,76%, da applicare sulla base imponibile, determinata seguendo le indicazioni fornite nel paragrafo precedente. È possibile usufruire dell'aliquota dello 0,4% qualora l'abitazione estera sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.